Lavoro a tempo determinato
Soggetti destinatari
Durata
Modalità di assunzione
Contratto di assunzione
Proroga
Prosecuzione di fatto del rapporto
Successione dei contratti
Contributo aggiuntivo
Soggetti destinatari
E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza alcun obbligo di indicare le ragioni giustificatrici di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Durata
36 mesi (comprese eventuali proroghe qualora il contratto iniziale fosse inferiore a 3 anni).
Modalità di assunzione
I datori di lavoro potranno assumere lavoratori a termine anche tramite le agenzie di lavoro interinale oltre che tramite i canali utilizzati per l’assunzione dei lavoratori a tempo indeterminato.
Contratto di assunzione
A differenza dei contratti a tempo indeterminato, per l'assunzione a termine è necessaria la forma scritta. La mancanza della forma scritta ha come conseguenza che il contratto è considerato a tempo indeterminato fin dall'inizio.
La forma scritta non è necessaria se la durata del rapporto di lavoro non è superiore a 12 giorni.
Modello Contratto assunzione
Proroga
Si ha la proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data.
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale è inferiore a 3 anni (36 mesi).
Sono ammesse massimo 5 proroghe, nell'arco di 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
Modello Proroga Contratto a Termine
Prosecuzione di fatto del rapporto
Alla scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato è possibile proseguire di fatto il rapporto di lavoro fino ad un massimo di:
- 30 giorni per contratti con durata inferiore a 6 mesi
- 50 giorni per contratti con durata superiore a 6 mesi
In tal caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al:
- 20% fino al decimo giorno successivo
- 40% per ciascun giorno ulteriore.
Successione dei contratti
Si ha il "rinnovo" del contratto, quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto.
Quando il termine iniziale del rapporto non è superiore a tre anni è possibile riassumere il lavoratore a patto che tra la fine del precedente contatto (o l’eventuale proroga) e l’inizio del nuovo rapporto si rispettino i seguenti termini:
- 10 giorni per contratti con durata inferiore a 6 mesi
- 20 giorni per contratti con durata superiore a 6 mesi
La contrattazione collettiva ha facoltà di ridurre detti intervalli rispettivamente a 20 e 30 giorni qualora l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un processo organizzativo.
Se non si rispettano tali termini il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Se, invece, tra due assunzioni a termine non trascorre alcun intervallo di tempo, l’intero rapporto viene considerato a tempo indeterminato.
Contributo aggiuntivo
Dal 1 gennaio 2013, , l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, prevede che si applichi ai rapporti a tempo determinato un contributo addizionale previdenziale, a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione imponibile.
Tuttavia, in caso di lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti, tale contributo addizionale non è previsto.